Monday, 14th April 2010
Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 359 del 14/04/2010
Discussione e approvazione del disegno di legge: (1960) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara- ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (Approvato dalla Camera dei deputati).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1960, già approvato dalla Camera dei deputati. Ilrelatore, senatore Pedica, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
PEDICA, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, riguarda l'Accordo di sede tra l'Italia e il Network internazionale di centri per l'astrofìsica relativistica in Pescara, denominato ICRANET.
Ricordo che l'Italia ha aderito dal 2003 all'Accordo istitutivo appunto del Network internazionale di centri di ricerca nel campo dell'astrofisica relativistica, sorto nel 1985 per iniziativa dei premi Nobel per la fisica Riccardo Giacconi ed Abdus Salam, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica internazionale. Aderiscono all'intesa anche Armenia, Brasile e Città del Vaticano, sedi di importanti centri di osservazione astrofisica. L'Accordo istitutivo, ratificato con la legge 10 febbraio 2005, n. 31, oltre a qualificare l'ICRANET come «organizzazione internazionale indipendente», dispone che la sede del Network sia a Pescara.
L'Accordo in esame integra la cornice normativa, assicurando una serie di agevolazioni, già concesse dall'Italia, quale Paese ospitante, ad altri organismi delle Nazioni Unite che hanno sede nel nostro Paese, ad un'istituzione scientifica internazionalmente riconosciuta come una struttura di eccellenza.
Nei contenuti, l'articolo 2 stabilisce che il Governo italiano riconosce la personalità giuridica all'ICRANET, e quindi la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni e di stare in giudizio.
Ai sensi dell'articolo 3 il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara porrà a disposizione di ICRANET, in via gratuita, il complesso sito in Piazza della Repubblica n. 10, già individuato da una Convenzione allegata all'Accordo di sede. In base a tale Convenzione, la città ha concesso in comodato gratuito una sede di circa 1.200 metri quadrati, ristrutturata e munita delle più avanzate tecnologie multimediali. Le spese di manutenzione straordinaria della sede sono a carico del Comune, mentre quelle per la manutenzione ordinaria sono sostenute dal Network.
L'articolo 4 prevede l'inviolabilità dei locali, degli edifici, dei terreni e degli archivi utilizzati dall'organismo. Il direttore dell'ICRANET si impegna a evitare che i locali possano essere utilizzati come rifugio per persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese.
L'articolo 5 prevede che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali siano immuni dal procedimento legale e dalle misure esecutive, amministrative o giudiziarie; l'immunità dalla giurisdizione e dalla relativa esecuzione non viene riconosciuta in relazione a danni causati da veicoli, imbarcazioni o aeroplani di proprietà, ovvero utilizzati dall'ICRANET, nonché in relazione a violazioni del codice stradale, nautico o aeronautico, come pure per la stipula dei contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi secondo le disposizioni del regolamento del personale.
L'articolo 6 esclude la responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano per le attività svolte dall'ICRANET e dal suo personale sul territorio nazionale; è previsto altresì il diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET qualora venga fatto ricorso alla responsabilità del Governo italiano.
L'articolo 7 reca la responsabilità esclusiva dell'ICRANET per tutti i danni provocati dalle proprie attività in Italia. Si esclude qualsiasi richiesta di risarcimento al Governo italiano per i danni prodotti a terzi, e l'organismo si impegna a stipulare un'assicurazione per la copertura del danno relativo alla responsabilità civile verso i terzi causato nell'esercizio delle proprie attività.
È prevista altresì, all'articolo 9, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte dovute allo Stato ovvero agli enti locali, relative a beni o redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti e destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'organismo. È stabilita la non imponibilità agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e di servizi di importo «rilevante», cioè superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale (oggi pari a circa 258 euro) per le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia. È altresì prevista l'esenzione dai dazi doganali e dalle imposte sull'importazione e sull'esportazione dei beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ICRANET.
Ai sensi dell'articolo 11 sono concessi privilegi e immunità, unicamente per garantire lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET, al personale.
L'articolo 12 riconosce il diritto per l'ICRANET di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane, in qualsiasi altra località in Italia.
L'articolo 13 disciplina i privilegi e le immunità concesse al personale che partecipa a tali riunioni, ovvero convocato dall'ICRANET, in analogia alle agevolazioni previste per i rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica e il secondo l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 440.000 euro all'anno a decorrere dal 2010. Detti oneri sono essenzialmente correlati alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo sui privilegi e immunità spettanti al personale.
La copertura finanziaria del provvedimento risulta a valere sui fondi stanziati in relazione alla Convenzione ONU sulla lotta alla desertificazione. Si tratta della medesima modalità di copertura prevista anche dal disegno di legge n. 1881 recante il Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Francia sulle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia, già approvato anche dalla Camera dei deputati. Nel corso dei lavori della Commissione sono state fornite assicurazioni da parte del Governo che il combinato disposto dei due provvedimenti non si tradurrà nel sostanziale azzeramento delle citate disponibilità, ma che la Convenzione per la lotta contro la desertificazione verrà rifinanziata, al fine di mantenere inalterato l'importante contributo del nostro Paese alla lotta contro la desertificazione. Auspico pertanto che il Governo voglia tener fede a questo impegno preso con il Parlamento.
Auspico inoltre che l'adozione dell'Accordo in esame possa produrre positivi effetti sull'intero territorio abruzzese, già provato dal recente drammatico terremoto e si traduca in un sostegno alla ricerca e allo sviluppo dell'industria italiana. Va considerato, infatti, anche il significato simbolico dell'Accordo.
L'Abruzzo vantava, con il polo universitario d'eccellenza dell'Aquila, un livello di investimenti nella ricerca assolutamente avanzato rispetto alla media italiana; era cioè capace di attrarre cervelli dall'estero, invertendo il triste fenomeno del nostro Paese che vede i migliori studenti italiani emigrare e nessuno arrivare nelle sedi di ricerca dall'estero.
Dopo la tragedia del terremoto, questo Accordo rappresenta il primo passo per ricostruire quella eccellenza, e la scelta di Pescara come sede del centro non è pertanto casuale.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.
BAIO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con l'osservazione che in relazione all'attività del Collegio giudicante di cui all'articolo 15 non si determinino effetti finanziari negativi».
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1. È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2. È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3. È approvato.
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